Considerata la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori e in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex spp.), anche in considerazione ai disagi e rischi che queste specie comportano, è stata emessa una specifica ordinanza per la prevenzione e il controllo delle zanzare.
Le disposizioni – Nello specifico, viene chiesto a tutti i cittadini, a partire da domani, 1° aprile e fino al 30 novembre 2023, di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione che possano raccogliere acqua piovana, perché luogo ideale per la deposizione delle uova da parte della zanzara, anche se collocati all’interno di terrazze e giardini delle proprie abitazioni; laddove siano di proprietà, svuotarli, così come i sottovasi, almeno una volta a settimana.
Inoltre viene richiesto di pulire i tombini collocati in giardini e cortili privati, trattare l’acqua ristagnante che non può essere eliminata con specifici prodotti o rivolgendosi a ditte specializzate, ricordandosi di conservare la documentazione dell’avvenuto trattamento come prova in caso di controlli da parte degli organi preposti.
Per chi possiede fontane e laghetti ornamentali, introdurre piccoli pesci che si nutrono delle larve, ed infine tenere le aree verdi, orti e giardini puliti da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere.
Sempre nello stesso periodo (1 aprile-30 novembre), viene chiesto inoltre, ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione, di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici e di scarico per evitare così pericolosi ristagni. Ai proprietari e conduttori di orti domestici di svuotare periodicamente (almeno una volta a settimana), o coprire ermeticamente, tutti i contenitori d’acqua usati per l’irrigazione.
Le azioni di prevenzione e di trattamento di acqua ristagnante fin qui elencate coinvolgono anche i proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento all’attività di rottamazione, stoccaggio di materiali di recupero, di veicoli e di macchinari; i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita e altro; i responsabili di cantiere e i titolari di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche.
L’inosservanza delle disposizioni, con responsabilità del titolare che dispone legittimamente del sito, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria di 103,29 euro.